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TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez. II

 

Sentenza n. 1700 -  20/09/2000

 

Dott. Luigi Passanisi Presidente

Dott. Biagio Campanella Consigliere

Dott. Ettore Leotta Consigliere rel. estensore

 

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3299/2000 R.G. proposto da xxx, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. xxx, elettivamente domiciliato in Catania, Via xxx n. x, presso lo studio dell'Avv. xxx ;

contro

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

e nei confronti

dell' xxx, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione, degli atti seguenti:

1) Avviso pubblico per l'affidamento di incarico di progettazione esecutiva sulla scorta di "curricula" professionali, datato 22 giugno 2000, con il quale il Sindaco di Milazzo ha reso noto che intende affidare ad uno dei soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) della L. n.109/1994 l'incarico di progettazione esecutiva e le attività di supporto tecnico a questa connesse, comprese quelle previste dal Decreto Leg.vo n. 494/1996, relativamente ai lavori di "Ristrutturazione dell'edificio ex stazione ferroviaria da adibire ad uffici giudiziari", per un importo presunto di lavori da appaltare di £.1.500.000.000;

2) provvedimento presupposto a quello indicato sub 1 (sia esso delibera della giunta municipale o determinazione sindacale), con il quale è stato approvato lo schema dell'avviso pubblico anzidetto e si è deciso di procedere alla relativa pubblicazione ed agli atti conseguenti, non conosciuto dal ricorrente, e comunque del provvedimento presupposto implicito desumibile da detto avviso pubblico.

Visto il ricorso con relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di consiglio del 15 settembre 2000 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;

Udito l'Avv. xxx per la parte ricorrente;

Visto l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dellart. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentita sul punto la parte costituita;

Premesso quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, notificato il 21 luglio 2000, depositato il 3 agosto 2000;

Accertata la legittimazione attiva dell'Ordine ricorrente, stante l'utilità che i suoi iscritti possono conseguire dall'accoglimento del gravame (Cfr. Cons. Stato, V, 3 giugno 1996, n. 624);

Rilevata la natura di bene di interesse storico- architettonico particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 1089/1939 dell'ex Stazione ferroviaria di Milazzo, quale risulta dalla nota prot. N. 9589/96cc Sez. II^ della Soprintendenza dei B.B.C.C.A.A. di Messina, Sezione per i Beni paesistici, architettonici ed urbanistici (indirizzata al Sindaco del Comune intimato), depositata in giudizio dalla parte ricorrente alla Camera di consiglio del 15 settembre 2000;

Ritenuta la fondatezza della I^ censura, secondo cui, in base l'art. 52, comma 2 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364 (poi sostituita dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, a sua volta confluita nel Testo unico di cui al Decreto Leg.vo 29 ottobre 1999, n.490) sono di spettanza della professione di architetto, mentre la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere;

Atteso che, per giurisprudenza pacifica (Cfr. Tar Veneto 28 giugno 1999, n. 1098; Cons. Stato, II, 23 luglio 1997 n. 386/97) la riserva di cui all'art. 52 citato riguarda non solo gli immobili in oggetto di "notifica" ai sensi degli artt. 1 - 3 della L. n. 1098/1939, ma anche quelli che presentano comunque interesse storico artistico ai sensi della legge richiamata;

Rilevato che i provvedimenti impugnati risultano illegittimamente formulati, atteso che la progettazione della ristrutturazione dell'ex Stazione ferroviaria di Milazzo (edificio dinteresse storico ed architettonico particolarmente importante) devessere affidata ad un tecnico munito della laurea in architettura, ovvero ad una società di professionisti, di ingegneria o ad un raggruppamento in cui la direzione della fase di progettazione architettonica venga riservata ad un architetto;

Ritenuta altresì la fondatezza della II^ censura proposta dalla parte ricorrente, secondo cui, tenuto conto della natura dell'immobile in oggetto, le classi e categorie dei lavori di cui alla legge n. 143/1949 (rilevanti ai fini della determinazione degli onorari) sono state illegittimamente riferite alla classe I, categoria b) (edifici industriali...), anziché alla classe I, categorie d) (palazzi e case signorili...) ed e) (costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale...), con conseguente riduzione degli onorari professionali;

Ritenuto di dover disporre lannullamento dei provvedimenti impugnati, compensando integralmente tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione seconda accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 15 settembre 2000.