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TAR
Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez. II
Dott. Luigi Passanisi
Presidente
Dott. Biagio Campanella
Consigliere
Dott. Ettore Leotta
Consigliere rel. estensore
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3299/2000 R.G. proposto da
xxx, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. xxx, elettivamente domiciliato in Catania, Via xxx n. x, presso lo
studio dell'Avv. xxx ;
contro
il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore,
non costituito;
e nei confronti
dell' xxx, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione, degli atti seguenti:
1) Avviso pubblico per l'affidamento di incarico
di progettazione esecutiva sulla scorta di "curricula" professionali,
datato 22 giugno 2000, con il quale il Sindaco di Milazzo ha reso noto che
intende affidare ad uno dei soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) della
L. n.109/1994 l'incarico di progettazione esecutiva e le attività di supporto
tecnico a questa connesse, comprese quelle previste dal Decreto Leg.vo n.
494/1996, relativamente ai lavori di "Ristrutturazione dell'edificio ex
stazione ferroviaria da adibire ad uffici giudiziari", per un importo
presunto di lavori da appaltare di £.1.500.000.000;
2) provvedimento presupposto a quello indicato
sub 1 (sia esso delibera della giunta municipale o determinazione sindacale),
con il quale è stato approvato lo schema dell'avviso pubblico anzidetto e si è
deciso di procedere alla relativa pubblicazione ed agli atti conseguenti, non
conosciuto dal ricorrente, e comunque del provvedimento presupposto implicito
desumibile da detto avviso pubblico.
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di consiglio del
15 settembre 2000 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;
Udito l'Avv. xxx per la parte ricorrente;
Visto l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n.
1034, nel testo modificato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base
al quale, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare,
il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel
testo modificato dalla L. n.205/2000);
Accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria e sentita sul punto la parte costituita;
Premesso quanto rappresentato nell'atto
introduttivo del giudizio, notificato il 21 luglio 2000, depositato il 3 agosto
2000;
Accertata la legittimazione attiva dell'Ordine
ricorrente, stante l'utilità che i suoi iscritti possono conseguire
dall'accoglimento del gravame (Cfr. Cons. Stato, V, 3 giugno 1996, n. 624);
Rilevata la natura di bene di interesse storico-
architettonico particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
n. 1089/1939 dell'ex Stazione ferroviaria di Milazzo, quale risulta dalla nota
prot. N. 9589/96cc Sez. II^ della Soprintendenza
dei B.B.C.C.A.A. di Messina, Sezione per i Beni paesistici, architettonici ed
urbanistici (indirizzata al Sindaco del Comune intimato), depositata in
giudizio dalla parte ricorrente alla Camera di consiglio del 15 settembre 2000;
Ritenuta la fondatezza della I^ censura, secondo
cui, in base l'art. 52, comma 2 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, il restauro ed
il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n. 364 (poi
sostituita dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, a sua volta confluita nel Testo
unico di cui al Decreto Leg.vo 29 ottobre 1999, n.490) sono di spettanza della
professione di architetto, mentre la parte tecnica può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere;
Atteso che, per giurisprudenza pacifica (Cfr. Tar
Veneto 28 giugno 1999, n. 1098; Cons. Stato, II, 23 luglio 1997 n. 386/97) la
riserva di cui all'art. 52 citato riguarda non solo gli immobili in oggetto di
"notifica" ai sensi degli artt. 1 - 3 della L. n. 1098/1939, ma anche
quelli che presentano comunque interesse storico artistico ai sensi della legge
richiamata;
Rilevato che i provvedimenti impugnati risultano
illegittimamente formulati, atteso che la progettazione della ristrutturazione
dell'ex Stazione ferroviaria di Milazzo (edificio d’interesse storico ed architettonico
particolarmente importante) dev’essere affidata ad un
tecnico munito della laurea in architettura, ovvero ad una società di
professionisti, di ingegneria o ad un raggruppamento in cui la direzione della
fase di progettazione architettonica venga riservata ad un architetto;
Ritenuta altresì la fondatezza della II^ censura
proposta dalla parte ricorrente, secondo cui, tenuto conto della natura
dell'immobile in oggetto, le classi e categorie dei lavori di cui alla legge n.
143/1949 (rilevanti ai fini della determinazione degli onorari) sono state
illegittimamente riferite alla classe I, categoria b) (edifici industriali...),
anziché alla classe I, categorie d) (palazzi e case signorili...) ed e)
(costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale...), con
conseguente riduzione degli onorari professionali;
Ritenuto di dover disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati,
compensando integralmente tra le parti le spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione seconda accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio
del 15 settembre 2000.